Per ammortizzatori sociali si indicano tutti quei strumenti a sostegno del reddito a cui si ricorre quando il lavoratore dipendente non percepisce o percepisce in maniera ridotta la propria retribuzione a causa della sospensione o della riduzione dell’attività del rapporto di lavoro.
A ricorrere a questi strumenti sono tutte quelle aziende con una situazione difficile a fronte di operazioni e attività legate alla riorganizzazione, ristrutturazione o ridimensionamento.
Vediamo nel dettaglio ciò che gli ammortizzatori sociali comprendono:
- Cassa integrazione guadagni ordinaria: indennità economica erogata dall’INPS al fine di integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o lavoranti a orario ridotto. L’impresa può affidarsi a questa opzione solamente se si trova in determinate situazioni espresse dalla legge. La durata è di 13 settimane consecutive, che possono essere prorogate a 52 in un biennio, in casi eccezionali.
- Cassa integrazione guadagni straordinaria: prestazione economica erogata dall’ente INPS come sostegno al reddito dei lavoratori sospesi o lavoranti a orario ridotto. La durata della GIGS è di 36 mesi nell’arco di un quinquennio.
- Cassa integrazione guadagni in deroga: ammortizzatore sociale in deroga a sostegno dei lavoratori che non hanno diritto agli interventi ordinari di integrazione salariale non chè per aver terminato gli interventi ordinari previsti in caso di sospensione del rapporto lavorativo e in presenza dell’intervento integrativo degli Enti Bilaterali. La durata non può eccedere il periodo massimo di 12 mesi.
- Cassa integrazione guadagni nel settore edile: si tratta di un ammortizzatore sociale previsto solo per il settore edile.
- Contratti di solidarietà difensivi: ammortizzatore sociale con lo scopo di evitare o diminuire l’esonero di personale e limitare i costi del lavoro.
- Indennità di disoccupazione: strumento a sostegno di tutti quei lavoratori che hanno perso la loro occupazione lavorativa. Questo ammortizzatore sociale viene usato nel caso di licenziamento, sospensione per mancanza di lavoro, scadenza del contratto di lavoro e dimissioni per giusta causa.
- Mobilità: scopo di questo ammortizzatore è di permettere la rioccupazione di determinate categorie di lavoratori dipendenti che sono stati licenziati. E’ necessario essere iscritti nelle liste di mobilità che vengono compilate dall’ufficio regionale del lavoro e un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi che viene maturata nell’ultimo rapporto lavorativo con quell’azienda che lo ha messo in mobilità, oltre al fatto che sono necessari almeno sei mesi di effettivo lavoro. La durata può variare in base all’anzianità lavorativa del dipendente licenziato al momento del licenziamento e dell’area geografica in cui ha sede l’azienda.
- Mobilità in deroga: prevede una durata non superiore a 12 mesi. Necessaria un’anzianità anziendale di almeno 12 mesi (sei mesi di lavoro effettivamente svolto).