Aspettativa non retribuita nel Pubblico Impiego
L’aspettativa non retribuita è prevista per ogni lavoratore pubblico a tempo indeterminato per un lasso di tempo più o meno lungo durante il quale avrà il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro. Motivazioni per cui un’aspettativa può essere concessa:
Motivi familiari. Per un tempo di 12 mesi, divisibile al massimo in due periodi e comunque da usufruire nell’arco del triennio.
Corsi di dottorato. Per tutta la durata del corso
Coniuge o convivente trasferitosi all’estero. Tempo lungo quanto quello di permanenza del coniuge fuori dal territorio nazionale.
Vincita di concorso. Per un periodo lungo quanto il periodo di prova nella nuova amministrazione. Per un massimo di 6 mesi.
Avvio di attività. Massimo di 12 mesi.
Particolari situazioni psico-fisiche. Destinata ai dipendenti con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o di riabilitazione o inseriti in programmi di riabilitazione.
Aspettativa non retribuita nel contratto del Commercio
Tutti i lavoratori con CCNL Commercio (anche di apprendistato) hanno il diritto di usufruire di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari.
L’aspettativa vine utilizzata in maniera continuativa o frazionata e non può superare i 2 anni in occasione dei quali il dipendente non riceve stipendio, non può esercitare alcun’altra attività lavorativa, non vedrà calcolato il periodo interessato all’aspettativa non retribuita ai fini dell’anzianità di servizio.
La richiesta di aspettativa andrà presentata al datore di lavoro che, entro 10 giorni dalla sua ricezione, sarà tenuto a decidere se concederla o meno.
Nel caso in cui il lavoratore vedesse confermata l’autorizzazione da parte del datore di lavoro, potrà rientrare al lavoro anche prima della scadenza del tempo preventivato. Qualora invece la domanda non venisse accettata il lavoratore può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.
In caso di malattia, il dipendente ha 180 giorni di aspettativa che potrà essere prolungata per altri 120 giorni. In caso di patologie molto gravi e accertate dal Servizio Sanitario Nazionale, il dipendente ha diritto ad usufruire di ulteriori 12 mesi.
Durante la maternità.
Ogni neo mamma ha diritto ad astenersi dal lavoroper un periodo totale di 5 mesi che si possono distribuire:
- Dai due che antecedono il parto e per i primi 3 mesi di vita del figlio
- A partire dall’ottavo mese di gravidanza e per i 4 mesi dopo il parto
In occasione di quest’astensione dal lavoro, che rimane obbligatoria, la neo mamma percepirà un trattamento economico all’80% dello stipendio. Avrà poi diritto ad assentarsi per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, in occasione del quale e in presenza di specifiche condizioni percepirà una retribuzione pari al 30% (congedo parentale facoltativo).
A questo è da aggiungersi l’aspettativa facoltativa per maternità, che invece non viene retribuita. Può essere richiesta fino al primo anno di vita del bambino ed è comunque il datore di lavoro che decide se autorizzarla o meno.
In conclusione, si ricorda che coloro che richiedono un’aspettativa non retribuita non hanno alcun diritto al versamento di alcun contributo previdenziale durante la durata di quest’ultima ma possono riscattarlo in sede pensionistica oppure ricoprire il periodo di assenza tramite versamento dei contributi volontari.