L’INL, tramite circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha dato conferma per l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, che prevede il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.
Il Ministero del Lavoro, con circolari n. 18/2012 e n.20/2012, ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro di tipo intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa determina la conversione del rapporto intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, dal momento che si basa su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ritiene che la tutela sia necessaria per tutti quei rapporti di lavoro sorti attraverso l’uso di contratti atipici, flessibili e a termine. Anche la Corte Costituzionale ha chiarito come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si premuse essere stato imposto.
Va, inoltre, evidenziato che la trasformazione di rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro ordinario non può non prendere in considerazione il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo o contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro realmente prestato fino al momento di trasformazione. Alla violazione della norma imperativa consegue quindi la conversione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che, di norma, per effetto del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.
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