CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – INDICE
- Introduzione
- Apposizione del termine e durata massima
- Le causali
- Divieti
- Proroghe e rinnovi
- Stop and go
- Numero complessivo di contratti a tempo determinato
- Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
- Esenzione dal limite del 20%
- Contratti a termine e di somministrazione a termine
- Lavoratori svantaggiati
- Diritto di precedenza
- Il contributo addizionale
INTRODUZIONE
Con lentrata in vigore del DL Dignità (Legge n.87/2018) e della legge di conversione (Leggen.96/2018), il contratto a tempo determinato ha subito profonde modifiche al fine di disincentivarne l’uso in una visione di riduzione del precariato, così come è stato dichiarato dal Governo in carica.
APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA MASSIMA
Ai sensi dell’art. 19 D.Lgs n.8172015 come da ultimo novellato, il contratto a terminepuò essere stipulato senza che sussista alcuna causale a patto che la durata dello stesso non sia superiore a 12 mesi.
Il contratto può prevedere una durata superiore, ma che comunque non superi i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni che seguono:
a. esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b. esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Tenendo conto dell’obbligo delle causali dopo i primi 12 mesi, i contratti collettivi anche di secondo livello possono prevedere che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che vi sono stati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una sequenza di contratti, conclusi per lo svolgersi di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, possa superare il limite dei 24 mesi.
LE CAUSALI
Le causali non sono derogabili dalla contrattazione collettiva e sono state definite sostanzialmente “impraticabili” con l’unica eccezione di quella prevista per la sostituzione dei lavoratori assenti.
L’ obbligo di indicare le causali trova applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 14 luglio 2018, nonchè ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
DIVIETI
Non è cambiato nulla in riferimento ai divieti per cui l’appozione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ritenuta ammissibile:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei limiti dei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli art. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui fa riferimento il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale che non superi tre mesi;
- presso unità produttive in cui operano una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori addetti alle mansioni a cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- da parte di quei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
PROROGHE E RINNOVI
Il contratto a termine può essere rinnovato solo a fronte di causali giustificatrici.
Per quanto riguarda invece le proroghe:
- il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi;
- successivamente la proroga è ammissibile solo in presenza delle causali, sopra riportate.
Il contratto a tempo determinato può adesso essere prorogato con il consenso del lavoratore, solo quando la durata d’inizio del contratto stesso sia inferiore a 24 mesi (e non più 36 mesi) e comunque per un massimo di quattro rinnovi ( e non più cinque volte) nell’arco di 24 mesi ( e non più 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti.
Nel caso in cui il numero delle proroghe dovesse essere superiore, il contratto si trasformerà in contratto a tempo di tipo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
I limiti relativi alle proroghe ed ai rinnovi non si applicano alle imprese c.d. “start up innovative” previste dall’art. 25 della Legge n. 221/2012 èer il periodo di quattro anni dalla costituzione o per il più limitato arco temporale previsto dal comma 3 dell’art. 25 per le società già costituite.
STOP AND GO
Nel caso in cui il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza, di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasformerà in contratto a tempo indeterminato.
Fanno eccezione i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonchè nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Nel caso in cui il rapporto continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
ESENZIONE DAL LIMITE DEL 20%
Sono esenti dal limite del 20% i contratti a tempo determinato conclusi:
a. nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b. da imprese start up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della Società;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali;
d. per specifici spettacoli (programmi radiofonici, televisivi etc);
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni.
CONTRATTI A TERMINE E DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE
Nuovo è il limite dei contratti a termine e di quelli di somministrazione a termine che i datori di lavoro possono stipulare. Si ritiene che il Legislatore abbia previsto che, dal 12 agosto 2018, fermo restando il limite del 20% dei contratti a termine, il numero totale dei lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato e con un contratto di somministrazione a termine non può eccedere nel complesso del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore dal 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
LAVORATORI SVANTAGGIATI
E’ esente da limiti quantitativi la somministrazione a termine di lavoratori in mobilità, di disoccupati che godono di almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati. Sono svantaggiati i lavoratori che:
a. non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b. hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c. non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
d. hanno superato i 50 anni di età;
e. adulti che vivono da soli con una o più persone a carico;
f. sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il dipendente che è interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g. appartengono ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE ed hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale.
DIRITTO DI PRECEDENZA
Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per una durata superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Per le lavoratrici, il congedo di maternità che viene usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, contribuisce a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte dello stesso datore di lavoro per le stesse attività stagionali.
IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
La Legge Fornero ha previsto un contributo addizionale, a carico dei datori di lavoro, da versare sui contratti a tempo indeterminato pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 è cresciuto il costo dei contratti a termine in quanto il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche di somministrazione.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti il nostro staff di amministrazione del personale resta a disposizione.