Tante le novità in materia di lavoro, fisco e finanziamento tramite la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Di seguito vi presentiamo le principali misure che interverranno nel campo del lavoro.
Proroga Cassa Integrazione Guadagni – COVID -19
Con i commi 299-303, 305-308 e 312-314 vengono concesse ulteriori n. 12 settimane dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica causata da Covid-19.
Le 12 settimane devono intendersi gratuite e collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per la Cassa Integrazione Ordinaria
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cassa Integrazione in deroga
I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
Con la Legge di Bilancio 2021 si estende fino al 31.03.2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione per tutte quelle procedure in corso).
Come previsto dal comma 311 il divieto non trova la sua applicazione nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero non ne sia disposta la cessazione;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.
Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Con il comma 279 viene disposta la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per una durata massima di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015, vale a dire per:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
In particolare tramite la Legge di Bilancio 2021, si riconosce, per le nuove assunzioni di soggetti con età under 35 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenute nel 2021 o che avverranno nel 2022, che l’esonero dei contributi di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) sia riconosciuto nella misura del 100% per una durata massima di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui; mentre l’esonero contributivo è previsto nella misura di un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni che avverranno in una sede o unità produttiva presente nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Tale esonero contributivo viene reso disponibile a tutti quei datori di lavoro che non hanno proceduto nei 6 mesi precedenti all’assunzione, nè procedono nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi rispetto ai lavoratori dipendenti inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.
Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Con riferimento ai commi dal 20 al 22 viene riconosciuta l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti ai lavoratori autonomi e professionisti. Il Fondo, che ha una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti di cui alla legge n.3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid 19.
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
Al fine di dare supporto al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di incentivare la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il comma 23 incrementa il Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
Sgravi contributivi nel settore dilettantistico
Tramite comma 34 e 35 è prevista l’istituzione di un Fondo che ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori di gara e sportivi.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Per tutte le assunzioni tramite contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero viene riconosciuto tramite la Legge di Bilancio 2021 nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo di euro 6.000 annui.
Le assunzioni devono determinare un aumento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.
Lavoratori fragili
Viene confermata con i commi da 481 a 484 l’estensione al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis del decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020) che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità.
Per maggiori informazioni il nostro Studio, esperto in elaborazione paghe e Consulenza del lavoro, rimane a disposizione per fornire maggiori dettagli in merito.