La Legge di Bilancio 2021 stabilisce per il biennio 2021-2022 l’esonero previsto dalla Legge 92/2012 per le assunzioni di donne lavoratrici, riconoscendolo nella misura del 100% e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Il riconoscimento dell’esonero si subordina al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Di seguito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Datori di lavoro interessati
Il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi tutti i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo non viene applicato alla Pubblica Amministrazione, mentre ne hanno diritto gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle differenti Leggi regionali in enti pubblici economici, gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali o a capitale interamente pubblico, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali, gli enti ecclesiastici.
Lavoratrici donne a cui spetta l’incentivo
L’esonero riguarda le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate nella misura della disciplina dettata dall’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, vale a dire:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, con residenza in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione Europea
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici colpiti da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, Tuir, la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Il requisito deve sussistere all’atto della data dell’evento per cui si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione mentre se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato , senza aver richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo non è previsto per rapporti di lavoro intermittente, per i rapporti di appredistato e per i contratti di lavoro domestico.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta:
- nel caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi
- nel caso di assunzione a tempo indeterminato per 18 mesi
- nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione
- nel caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il beneficio è concesso ai sensi delle disposizioni a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purchè non soggette a procedure concorsuali per insolvenza o non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per ristrutturazione
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo per le assunzioni di donne è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico.