Il decreto Sostegni è giunto alla sua approvazione definitiva, garantendo la possibilità di prorogare di ulteriori settimane la Cassa Integrazione Guadagni, successivamente a quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Viene mantenuta la distinzione tra le varie tipologie di datori di lavoro, in particolare:
- le aziende industriali destinatarie di CIGO possono ottenere ulteriori 13 settimane da usufruire dal 1° aprile fino al 30 giugno 2021, in aggiunta alle 12 settimane della Legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 4 gennaio al 31 marzo 2021.
- le altre aziende, destinatarie di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale e della Cassa in deroga, ottengono 28 settimane da usufruire dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, in aggiunta alle 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021 che vedeva l’intervento CIG dal periodo del 4 gennaio fino al 31 marzo 2021.
- le aziende agricole per il proprio personale può usufruire di altri 120 giorni di trattamento CISOA nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
Non è previsto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro per tutti i trattamenti di integrazione salariale.
Diventa complesso il quadro, soprattutto per le aziende non industriali. Si tratta di gramdi catene del retail e della grande distribuzione ma anche di piccole imprese artigiane e di negozi e pubblici esercizi che fino ad ora hanno dovuto ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga o all’assegno ordinario del FIS per contrastare i continui provvedimenti e decreti di chiusura e riapertura imposti dal Governo ai fini del contenimento del contagio da Coronavirus. Tramite il Decreto Sostegni questi particolari datori di lavoro possono ricoprire nel corso dell’anno 2021 complessivamente 40 settimane su 52 di calendario tramite la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni priva di qualsiasi contributo addizionale.
Inoltre, i datori di lavoro che procederanno a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, non potranno più usufruire delle integrazioni salariali con causale COVID 19 del Decreto Sostegni.
Esaurito l’ammortizzatore sociale per via dell’emergenza da Coronavirus senza che vi sia stata un’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, si potrà fare affidamento alle forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l’assegno ordinario o il contratto di solidarietà.
Novità in materia di pagamenti
Con il decreto Sostegni si costituisce un’importante novità che riguarda sempre le integrazioni salariali. Infatti, vi è la possibilità per tutti i datori di lavoro di anticipare la prestazione dell’INPS in luogo del pagamento diretto da parte dell’Istituto, che fino ad oggi costituiva l’unica possibilità per la sola Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.
In aggiunta, vi è un’altra novità piuttosto rilevante e che è costituita dall’abbandono del modello SR 41 per la comunicazione all’INPS dei dati necessari all’erogazione del pagamento diretto delle prestazioni. Tramite le ultime procedure fa il suo debutto il nuovo flusso telematico chiamato UNIEMENS-CIG.
Estensione del divieto di licenziamento
Il divieto di licenziamento è prorogato fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro. A decorrere da questa data le aziende industriali potranno nuovamente procedere con attività di licenziamento per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo. Anche tutte le altre aziende, non industriali, potranno attivare procedure di licenziamento a patto che non usufruiscano degli ammortizzatori sociali emergenziali con causali COVID 19.