Tramite il messagio con numero 2842/2021 l’Inps ha fornito maggiori indicazioni in riferimento alle tutele legate alla quarantena di cui all’articolo 26 D.L. 18/2020. Più nello specifico:
- Quarantena (articolo 26, comma 1): per l’anno 2020 restano valide le certificazioni che attestano la quarantena con isolamento fiduciario predisposte da medici curanti. L’Inps ha avviato le attività che necessitano ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, prima sospesi per mancanza del provvedimento. per l’anno 2021 non sono previsti specifici stanziamenti volti alla tutela della quarantena, quindi al momento l’INPS non riconosce la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno 2021.
- Lavoratori fragili (articolo 26, comma 2): per l’anno 2020 vengono riconosciute le prestazioni nei limiti degli importi che sono stati stanziati; per l’anno 2021 la prestazione viene riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021 in quanto non previste ulteriori proroghe, se non quella fino al 31 ottobre 2021 delle misure ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile o lo svolgimento di attività di formazione professionale da remoto.
- Malattia conclamata (articolo 26, comma 6): per l’anno 2020 e 2021 l’Inps riconosce la tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
Uniemens e quarantena
Con nota n. 6709/2021, l’Inps ha fornito una risposta ad una sollecitazione del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro in riferimento alla rielaborazione degli Uniemens richiesta dall’INPS al fine di conguagliare le indennità di malattia anticipate ai sensi dell’articolo 26 D.L. 18/2020 e con cui sarà prevista la sola restituzione dell’importo già conguagliato come indennità di malattia con casuale E775 e la valorizzazione dell’importo che spetta per quarantena con i codici indicati dal messaggio citato nelle denunce con periodo di competenza da agosto a dicembre 2021.