Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, a partire dal 15 ottobre dovranno dotarsi di green pass per accedere sul posto di lavoro. L’obbligo relativo alla certificazione verde è stato previsto dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre c.a. Chi non possiede la certificazione del green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e tale mancanza verrà considerata assenza ingiustificata. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nel settore pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro viene sospeso e non è dovuta la retribuzione. Per coloro che violeranno la legge è prevista una multa del valore tra 600 e 1.500 euro. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
L’Italia, dal 15 ottobre , sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro senza esibire con sè un valido green pass .
La bozza di decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, ha come obiettivo quello di semplificare il perimetro di estensione del certificato verde, optando per il principio universale dell’accesso ai luoghi lavorativi.
L’obbligo nel comparto privato
All’interno dell’art. 2 della bozza di decreto si evince che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine previsto di cessazione dello stato di emergenza, “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati , ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari . I principi di regolamentazione del comparto privato seguono allo stesso modo quanto viene previsto per la pubblica amministrazione.
La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni “sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche , anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dell’art. 2, verranno sospesi dal proprio lavoro per una maggiore tutela alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto di tenere il proprio rapporto di lavoro.
Controlli e sanzioni
La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno mostrare la propria certificazione verde (green pass) al responsabile preposto alle verifiche, che dovrà essere individuato dai manager aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano di green pass.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro ed è previsto un aumento in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione
Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi , per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori . Le disposizioni, art. 1 comma 3, infatti, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
I tamponi saranno resi gratuiti solo per chi è esente dalla vaccinazione con apposita certificazione medica affinchè venga assicurata la gratuità dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini affetti da disabilità o categorie fragili che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti.
Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre 2021.
Le farmacie che non applicheranno i prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma provvedere alla chiusura della farmacia per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni.