Ticket di licenziamento: ulteriori indicazioni

Dall’INPS con circolare n. 137/2021 sono stati forniti nuovi chiarimenti sulla determinazione dell’importo relativo al ticket di licenziamento, contribuzione introdotta dalla L. 92/2012.

Nei casi di interruzione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato per le causali che darebbero il diritto alla prestazione di disoccupazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, la normativa prevede che sia dovuta e a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpl (oggi NASpL) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Il contributo, di cui sopra, è scollegato dall’importo della prestazione individuale ed è dovuto in egual misura a prescindere dalla tipologia di lavoro (part time o full time).

Misura del contributo

Per determinarlo in maniera corretta, è necessario determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi. Mentre per i periodi inferiori all’anno, il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto.

In caso di licenziamento di tipo collettivo, restano validi i criteri sopra esposti ma valutando anche:

  • se la dichiarazione di eccedenza del personale prevista dalla procedura di licenziamento collettivo sia stata o meno oggetto di accordo sindacale ex articolo 4, comma 9, L. 223/1191;
  • se l’azienda che vuole procedere con il licenziamento collettivo rientri nel campo di applicazione della CIGS e sia tenuta alla relativa contribuzione di finanziamento.

Massimale

A decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, sono cambiati i criteri di calcolo del massimale in cui è previsto che la NASpI non possa superare, nel 2015, l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Contributo versato in difetto o in eccesso

Da recenti controlli, l’Inps ha rilevato che la modalità di calcolo del ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta in linea con quanto previsto, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo Aspl/NASpl, con la conseguenza che alcuni datori di lavoro hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta durante la vigenza dell’ASpl (periodo in cui il massimale era inferiore alla retribuzione imponibile) mentre per le interruzioni dei rapporti lavorativi avvenuti a decorrere dal 1° maggio 2015 (data di istituzione della NASpl), il contributo versato risulta di importo inferiore a quello dovuto, in taluni casi.

Per questi motivi, l’INPS ha fornito comunicazione con circolare 137/2021 in cui saranno fornite le disposizioni operative per regolarizzare i periodi di paga scaduti al 17 settembre 2021.