Tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con circolare n. 305 del 24/12/2021 comunichiamo che il Decreto Legge 221/2021 ha previsto la proroga fino all’estensione del 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Il nostro Studio di Consulenza del Lavoro a Milano vi riporta di seguito le principali caratteristiche della proroga.
Lavoro Smart-working
Viene prorogato il lavoro in modalità di smart working semplificato, vale a dire la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto (lavoro agile) anche in assenza di un accordo individuale e con procedura agevolata nella comunicazione presso il Portale Online Clicklavoro del Ministero del Lavoro.
Lavoratori categoria Fragili
Viene prorogato il diritto al lavoro in modalità agile per tutti quei lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Segnaliamo che con un decreto del Ministro della salute (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento), saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al termine dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa dovrà necessariamente essere svolta da remoto.
Congedi Straordinari genitori
Soggetto a proroga è anche il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021 per le seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
• sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
• infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:
• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
• quarantena del figlio, a seguito di contatto ovunque avvenuto;
• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
• chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.
c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:
• sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
• infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
• quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.
Obbligo possesso Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro / obbligo vaccinale per alcune categorie lavoratori
Si proroga l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid-19 per accedere nei luoghi di lavoro, fermo restando l’obbligo vaccinale per specifiche categorie di dipendenti (vedi ns. circolari n. 15/2021, n. 33/2021, n. 37/2021, n. 39/2021, n. 42/2021, n. 43/2021, n. 47/2021, n. 48/2021).
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la validità del green pass vaccinale è ridotta da numero 9 a 6 mesi.
Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Dispostivi Mascherine
Viene disposto l’obbligo:
• di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
• di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
• obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per far fronte all’epidemia da Covid-19, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato in qualunque esercizio di ristorazione per il consumo anche previsto al banco.
Eventi, feste, discoteche
Viene stabilito che fino al 31 gennaio 2022
• sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
• saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:
• al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
• musei e mostre;
• al chiuso per i centri benessere;
• centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
• parchi tematici e di divertimento;
• al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Per ulteriori approfondimenti lo Studio e i nostri Consulenti del lavoro restano a disposizione.