Viene prorogata la modalità semplificata di lavoro in smart working fino al 31 dicembre 2022 per effetto della L. 142/2022, di conversione del D.L. 115/2022.
La proroga del lavoro agile è stata disposta anche per alcune categorie, tra cui lavoratori fragili e genitori di figli under 14, mantenendo in essere le semplificazioni.
Riassumendo viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di non presentare alcun accordo individuale per attivare la procedura di lavoro in modalità smart working e di procedere con la comunicazione semplificata, anche in massiva, si mantiene il diritto allo smart working anche per i lavoratori fragili, per i genitori di figli al di sotto dei 14 anni e per i lavoratori maggiorenni esposti al rischio di contagio da virus sars-cov-2 per causa età o per condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.
Va, comunque, precisato che, nonostante sia possibile usufruire del lavoro agile in assenza dell’accordo individuale, vige sempre l’obbligo di fornire ai lavoratori l’informativa riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro. A tale proposito, può essere scaricato il facsimile presente e messo a disposizione dall’INAIL sul proprio sito ufficiale.
Qualora poi le parti decidessero di utilizzare lo smart working anche dopo la data del 31 dicembre 2022, bisognerà sottoscrivere l’accordo individuale.
Pertanto, la comunicazione trasmessa tramite il portale del Ministero del Lavoro (canale Cliclavoro) seguirà fino al 31 dicembre 2022 le regole in essere nella fase emergenziale, derogando quanto previsto dall’articolo 23, L. 81/2017.
Si ricorda che in riferimento all’estensione a fine anno del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14, precisiamo che la stessa potrà essere fruita da questi lavoratori anche oltre gli eventuali limiti individuali desunti negli accordi individuali, previa richiesta scritta da rivolgere al datore di lavoro. Per la categoria dei lavoratori fragili (portatori di disabilità grave, immunodepressi o condizione di rischio derivanti da patologie oncologiche o terapie salvavita) resta la disposizione che permette lo svolgimento del lavoro a distanza, pur sempre quando compatibile con le mansioni svolte, anche con adibizione a mansione diversa, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche a distanza. L’attivazione del lavoro agile avverrà, anche in questo specifico caso, previa specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro.
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