Con l’introduzione del D.Lgs. 105/2022 sono state introdotte alcune novità sulla maternità e sul congedo di paternità obbligatorio, con preciso riferimento alla circolare INPS n. 122/2022.
Più in particolare, è stata introdotta una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio riguardante i lavoratori dipendenti, così come il relativo ampliamento dell’arco temporale di fruizione del congedo.
Al fine di gestire correttamente il congedo di paternità nei flussi di denuncia da parte del datore di lavoro sono stati predisposti nuovi codici evento e di conguaglio, in aggiunta a quelli vigenti.
L’utilizzo dei nuovi codici è obbligatoria a far data dal mese di competenza aprile 2023.
CODICI EVENTO per la denuncia contributiva dei lavoratori iscritti all’AGO ed altri Fondi
- PDO, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria, indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12 ° anno di età del bambino;
- PD1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati per il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12 ° anno di età del bambino;
- PE0, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati per il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimenti del 12° anno di età del bambino;
- PE1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati per il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimenti del 12° anno di età del bambino;
- PB0, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale;
- PB1, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale;
- TB0, per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale;
- TB0, per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale.
Quanto al congedo di paternità, in riferimento al D.Lgs. 105/2022 sono state abrogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012 e sostituita la disciplina di cui al congedo di paternità obbligatorio dell’articolo 27-bis, D.Lgs. 151/2001e rinominato il congedo di cui al successivo articolo 28 in “Congedo di paternità alternativo”.
Viene precisato che le nuove disposizioni si applicano per tutti i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidano con il 13 agosto 2022, così come nei casi in cui, nonostante la data del parto sia antecedente, il dipendente si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla L. 92/2012.
Se hai bisogno di ulteriori approfondimenti in merito al congedo di paternità obbligatorio e parentale, puoi contattare i nostri Consulenti del Lavoro.