La disciplina che regolamenta il lavoro a domicilio è la Legge 18/12/1973 n. 877.
Esiste un vincolo di subordinazione per tutti queii lavoratori che eseguono il lavoro nel proprio domicilio per conto del datore di lavoro e tramite l’uso di dispositivi e attrezzature proprie o fornite dal datore di lavoro stesso.
I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro a domicilio hanno l’obbligo di iscriversi ad un apposito registro dei lavoratori a domicilio, istituito presso i Centri per l’impiego.
In termini di assunzione del lavoratore a domicilio la procedura segue le medesime modalità che vengono previste per i lavoratori dipendenti. Pertanto, tutti i datori di lavoro devono dare comunicazione di assunzione tramite rapporto di lavoro a domicilio al Servizio territoriale competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno che antecede quello dell’instaurazione dei relativi rapporti di lavoro.
Come viene calcolata la retribuzione?
Per i lavoratori a domicilio il calcolo della retribuzione avverrà sulla base di tariffe di cottimo pieno stabilite dai contratti collettivi di categoria e nel caso in cui non venga previsto, le tariffe saranno determinate da una commissione regionale composta dai datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
I contratti collettivi prevedono per tutti i lavoratori che svolgono lavoro a domicilio una maggiorazione della retribuzione a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimali. Avendo natura retributiva, tale maggiorazione è assoggettata ai contributi previdenziali ed assistenziali.
La contribuzione previdenziale ed assistenziale che è a carico del datore di lavoro è prevista anche per il lavoro a domicilio e segue le stesse generalità dei lavoratori subordinati, fatta eccezione per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.