Lavoro straordinario è il termine con cui si indica il lavoro che viene svolto oltre il normale orario di lavoro, oltre le 40 ore settimanali.
Se l’orario settimanale è inferiore a 40 ore, il lavoro prestato oltre l’orario previsto da contratto, è definito supplementare.
Le origini derivano dal Regio Decreto Legge 692/1923 e dai successivi regolamenti di attuazione, al fine di garantire e tutelare l’integrità psicofisica del dipendente.
Non è più prevista una durata massima giornaliera relativa alla prestazione di lavoro straordinario ma solo una durata settimanale, che insieme alle ore di lavoro ordinario, non può superare la media di 48 ore; si precisa che tale media oraria deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi.
Vi è la possibilità di superare il limite fino a 6 mesi o 12, in caso ci siano oggettive ragioni, tecniche ed organizzative, specificate dai medesimi CCNL.
Nel caso in cui non vi siano specifiche disposizioni contrattuali, il ricorso al lavoro straordinario potrà essere ammesso solo previo accordo tra datore e lavoratore entro una durata temporale non superiore alle 250 ore annue.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in caso ci siano straordinarie esigenze tecnico-produttive, casi di forza maggiore, eventi particolari quali eventi, fiere, manifestazioni.
Il lavoratore non è tenuto a svolgere attività lavorativa straordinaria in caso:
- il contratto contenga una clausola in cui il lavoro straordinario venga considerato volontario
- il lavoratore si rifiuti legittimamente di svolgere la prestazione
- il lavoraratore sia uno studente
- in presenza di giustificato motivo
In considerazione del fatto che il lavoro straordinario prevede una prestazione al di fuori del normale orario giornaliero, viene previsto un trattamento economico commisurato all’ulteriore quantità di lavoro prestato. La maggiorazione che si applica al lavoro straordinario è regolamentata dai CCNL.
Alcuni contratti collettivi hanno istituito la cd. banca delle ore tramite cui è consentito al lavoratore di cumulare un monte ore di premessi alternativamente alla remunerazione delle ore prestate come straordinario.